Tra i doveri dei coniugi, per la chiesa, rientra quello della procreazione. E dopo una sentenza della cassazione lo stesso vale per lo Stato. Dal punto di vista religioso, nel canone 1084 del vigente Codice di Diritto Canonico si legge:
"L'impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo
sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura
rende nullo il matrimonio".
Ma ora le nozze all'interno delle quali la coppia non concepisce figli
e si limita ad avere solo rapporti protetti sono da considerare nulle anche per lo Stato. E questo anche se la scelta deriva dalla malattia di un coniuge che potrebbe mettere a rischio la salute della madre e del nascituro. E' quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 814/2009.| < Prec. | Succ. > |
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