Una sentenza della cassazione deve far riflettere il Comune di Messina sull' attivazione dei Photored in città. Infatti, la
Cassazione bacchetta il Comune di Cavallino, in provincia di Lecce, per la collocazione
del Photored e per le modalità delle rilevazioni fotografiche
semaforiche condannandolo alla refusione delle spese e confermando luna sentenza del Giudice di Pace di Lecce.
"In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 201 cod. strada - introdotto dall’articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 - , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l’obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l’esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell’articolo 2 del d.m. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell’apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. Nella fattispecie, relativa alla contestazione dell’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l’omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia".
Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede alle Pubbliche Amministrazioni di farla finita con questi strumenti che servono solo per fare cassa annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati, perché riteniamo che la sicurezza stradale possa essere perseguita con più efficaci strumenti quale la messa in sicurezza delle strade nonché con campagne educative più persuasive specie nei confronti dei giovani.
La Corte di cassazione civile , sezione II, sentenze n. 23301/2005 e n. 8465/2006, ribadisce il concetto (evidentemente non ancora recepito per gli Enti comunali ovvero per i Comandi dei vigili urbani) che l’assenza degli agenti nella prossimità dell’apparecchiatura photored, rende del tutto insussistente la rilevazione operata dalla predetta apparecchiatura, poiché la fotografia scattata del presunto passaggio con il semaforo rosso dell’incrocio, non attesta l’effettivo passaggio e violazione delle norme sulla circolazione. Dice bene la suprema corte, quando ricorda che nel Codice della strada vige la regola generale della contestazione immediata della violazione stradale, ad eccezione dei casi espressamente previsti nello stesso Codice dagli articoli 200 e 201 nonché dall’articolo 384 del Regolamento di esecuzione. In caso di rilevazione dell’attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso determinata da apparecchi photored, l’assenza sul posto degli agenti, determina l’impossibilità della contestazione immediata con ciò violando le norme di legge.
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