
Contro questa decisione la procura di Catanzaro ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto ottenendo una riapertura del caso. In sostanza, secondo la pubblica accusa, anche il proprietario del cane, l'unico in grado di "dominarlo" era responsabile dell'accaduto, non in virtù di una responsabilità oggettiva che non esiste nel nostro diritto penale, ma perchè "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".
La quarta sezione penale ha accolto questa tesi osservando che il padrone era "di fatto la persona dominante rispetto all'animale e aveva di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare". Non solo. Per escludere la responsabilità sarebbe stato sufficiente che l'uomo si fosse accertato che il cane portasse la museruola.
Insomma, conclude il collegio di legittimità, "il proprietario non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni".
Fonte: virgilio.it